Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi  12,  nei  confronti
della Regione autonoma Trentino Alto Adige, in persona del Presidente
della  Giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale  della  legge  della  Regione  autonoma
Trentino Alto Adige del  16  dicembre  2019,  n.  8,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 50/Sez. Gen.  del  17  dicembre
2019, recante «Legge regionale  collegata  alla  legge  regionale  di
stabilita' 2020»,  quanto  all'art.  3,  comma  1,  lettera  g),  per
violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera  l)
della Costituzione, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. 
    La predetta legge della  Regione  autonoma  Trentino  Alto  Adige
viene impugnata giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 13
febbraio  2020,  depositata  in  estratto  in  allegato  al  presente
ricorso, per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione, nonche' dell'art. 4, dello  Statuto  speciale
di autonomia della regione Trentino Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige». 
    L'art. 3, comma 1, lettera g) della legge della Regione  Trentino
Alto Adige n. 8 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  n.
50 del 17 dicembre 2019  recante:  «Legge  regionale  collegata  alla
legge regionale di stabilita' 2020» e' in contrasto con gli  articoli
3, 51 e 97 della Carta costituzionale. 
    L'art. 3 riguarda le «modifiche alla  legge  regionale  3  maggio
2018,  n.  2  recante  "Codice  degli  Enti  Locali   della   Regione
Trentino-Alto Adige, introduce al comma 1, lettera g), l'art. 148-bis
"Istituzione  dell'Albo  dei  Segretari  degli  Enti  Locali  per  la
Provincia di Trento». 
    La  disposizione,  nel  modificare  la  previgente  normativa  in
materia recata dalla legge  regionale  n.  2  del  2018,  recante  il
«Codice  degli  enti  locali  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige»,  prevede,  peraltro  per  la  sola   provincia   di   Trento,
l'istituzione dell'Albo dei segretari degli enti  locali,  articolato
in due sezioni. Nella prima e' prevista  l'iscrizione,  a  richiesta,
per una durata di cinque anni rinnovabile, dei soggetti «in  possesso
della laurea e del certificato di  abilitazione  all'esercizio  delle
funzioni di segretario  comunale  rilasciato  dai  competenti  organi
statali o dalle Provincie di Trento  o  Bolzano»;  nella  seconda  e'
prevista l'iscrizione, di diritto, dei segretari  degli  enti  locali
della  provincia  di  Trento  attualmente   in   servizio   a   tempo
indeterminato. 
    La norma in  questione  e'  illegittima  sotto  diversi  profili,
contrastando con  gli  articoli  3,  51,  primo  comma,  e  97  della
Costituzione, laddove prevede, nell'ambito di un unico albo  con  due
distinte sezioni, meccanismi di iscrizione  differenziati  in  ordine
sia ai requisiti d'accesso sia alla  durata,  consentendo  che  siano
inseriti nei ruoli dei segretari  comunali,  con  successivo  accesso
alle relative  funzioni,  anche  soggetti  individuati  senza  alcuna
selezione pubblica. 
    Cio' in quanto viene consentita l'iscrizione nella prima  sezione
anche a soggetti che abbiano conseguito la mera abilitazione  di  cui
all'art. 143 e seguenti del predetto codice  degli  enti  locali  del
Trentino Alto Adige, che non implica  il  previo  superamento  di  un
concorso pubblico, come invece disposto dalla normativa nazionale  di
cui all'art. 98  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
267/2000. 
    Viene  cosi'  violato  sia  il  principio  della  necessita'  del
pubblico concorso  per  l'accesso  alle  pubbliche  funzioni  sia  il
principio    di    uguaglianza,    laddove    vengono    assoggettati
irragionevolmente  alla  medesima  disciplina  possessori  di  titoli
abilitativi di valenza oggettivamente diversa. 
    La  violazione  del  principio  dell'accesso  mediante   pubblico
concorso  trova  univoca  conferma  nell'abrogazione  dei  successivi
articoli da 149 a 156 della predetta  legge  ad  opera  del  comma  7
dell'art. 3, comma 1, lettera g), che  prevedevano,  invece,  per  le
singole classi di segretario  comunale  (dalla  prima  alla  quarta),
l'espletamento di concorsi per titoli ed esami, vieppiu' necessari in
ragione della conclamata delicatezza delle  funzioni  e  dei  compiti
demandate  ai  segretari  comunali   dall'ordinamento,   cosi'   come
riconosciuta anche recentemente da codesta Corte con sentenza  n.  23
del 2019. 
    Ulteriore aspetto di violazione dei predetti parametri di cu agli
articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, si riscontra nella disciplina
del comma 4 del nuovo art. 148-bis, il quale  prevede,  tra  l'altro,
che l'incarico possa essere revocato, oltre che per gravi  violazioni
dei doveri d'ufficio o per le  altre  cause  previste  dal  contratto
collettivo di lavoro, «quando il segretario  riceve  una  valutazione
negativa per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico». 
    Il  concetto  di  valutazione  negativa,  privo  di  qualsivoglia
criterio e di qualsiasi procedura di garanzia, e' tale da  minare  la
necessaria  autonomia   del   segretario   comunale,   «titolare   di
attribuzioni multiformi, neutrali, di controllo e di  certificazioni»
e  compromettere  l'imparzialita'  dell'azione  amministrativa,   che
questi,   pur   nell'ambito   di   un   incarico   fiduciario,   deve
necessariamente garantire, alterando quel punto di equilibrio «tra le
ragioni dell'autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze
di  un  controllo  indipendente  sulla  loro  attivita',  dall'altro»
evidenziato da  codesta  Corte  nella  citata  sentenza  n.  23/2019.
Alterazione  tantopiu'  evidente  se  si  considera  che  la  riforma
ordinamentale introdotta dalla legge in esame prevede  meccanismi  di
avvalimento a tempo determinato su nomina fiduciaria. 
    Infine, il nuovo sistema  appare  in  contrasto  con  i  predetti
parametri nella parte in cui  limita  irragionevolmente  l'iscrizione
alla prima sezione ad un solo quinquennio  persino  con  riguardo  ai
soggetti  iscritti  per  effetto  di  abilitazione  conferita   dalla
medesima provincia, in aperta violazione, comunque, dei  principi  di
indipendenza e garanzia della funzione di segretario  generale,  che,
alla stregua  di  quanto  ritenuto  da  codesta  Corte  nella  citata
sentenza, costituiscono un indirizzo significativo nell'ottica  della
omogeneita' ed unitarieta' della disciplina. 
    La disciplina in esame, alla luce di quanto osservato,  incidendo
sull'accesso alle funzioni e sullo  status  giuridico  economico  del
pubblico dipendente segretario comunale, in difformita' rispetto alla
disciplina statale, contrasta,  altresi',  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l) della  Costituzione  che  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. 
    Va, infine, rilevato che l'art. 4 dello  statuto  regionale,  nel
prevedere  la  competenza  esclusiva  della  regione  in  materia  di
«ordinamento degli enti  locali  e  delle  relative  circoscrizioni»,
stabilisce, tuttavia, che  detta  competenza  debba  esercitarsi  «In
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica . . .»; la disposizione regionale de qua,  pertanto,
in quanto eccedente per le ragioni esposte gli anzidetti limiti delle
competenze  statutarie   in   violazione   dei   predetti   parametri
costituzionali, e' illegittima anche sotto quest'ultimo profilo. 
    Per i motivi esposti, pertanto, l'art. 3, comma  1,  lettera  g),
con riferimento  in  via  derivata  anche  agli  ulteriori  commi  in
precedenza non menzionati nel presente atto, contrasta con  le  norme
invocate in rubrica, sicche' si solleva la questione di  legittimita'
costituzionale della legge regionale  in  esame  dinanzi  alla  Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.